Quali sono gli interventi soggetti a comunicazione ENEA?
Gli interventi che devono essere comunicati ad ENEA attraverso l'invio di specifica documentazione sono diversi a seconda della tipologia. Di seguito l'elenco completo dei lavori da comunicare.
Strutture edilizie
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riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno, dai vani freddi e dal terreno;
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riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno e dai vani freddi;
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riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno, dai vani freddi e dal terreno.
Infissi
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riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno e dai vani freddi.
Impianti tecnologici
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installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti;
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sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell'impianto;
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sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell'impianto;
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pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell'impianto;
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sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell'impianto;
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microgeneratori (Pe<50kWe);
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scaldacqua a pompa di calore;
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generatori di calore a biomassa;
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installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze;
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installazione di sistemi di termoregolazione e building automation;
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installazione di impianti fotovoltaici.
Bonus detrazioni fiscali per ristrutturazione: tutti i dettagli
Il bonus ristrutturazioni prevede la possibilità di usufruire di un 50% di detrazione fino a un massimo di spesa di 96mila euro per immobili ad uso abitativo (sia per singole abitazioni, sia per condomini), da suddividere in dieci rate annuali di pari importo. La detrazione può essere richiesta per lavori effettuati sulle singole unità immobiliari ed è possibile far rientrare negli interventi dedicati alla ristrutturazione edilizia, anche quelli relativi alla demolizione e alla ricostruzione. Con un emendamento del decreto Aiuti (D.L. n.50/2022), approvato dalle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera, le banche potranno cedere il credito a tutti i soggetti diversi da consumatori o utenti, quindi non saranno più vincolate ai soli clienti professionali o privati. La modifica è stata introdotta per cercare di sbloccare i crediti legati ai bonus edilizi. Resto ancora da sciogliere il nodo delle responsabilità dei cessionari.
Inoltre, tra le varie proroghe previste dalla Legge di Bilancio 2024 è incluso anche il bonus ristrutturazioni, per cui continua ad essere prevista una detrazione del 50% con limite di spesa a 96mila euro, delle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024.
Chi può usufruire del bonus
Il bonus casa, nonché le detrazioni per lavori di ristrutturazione edilizia, spetta a tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato.
L’agevolazione, infatti, è accessibile non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:
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proprietari o nudi proprietari;
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titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
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locatari o comodatari;
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soci di cooperative divise e indivise;
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imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;
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soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;
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condomino, nel caso di interventi su parti comuni degli edifici.
La detrazione, inoltre, è fruibile anche da conviventi o coniugi purché sostengano le spese di ristrutturazione e siano intestatari di bonifici e fatture. Incentivo valido anche nel caso in cui il proprietario dell'immobile abbia le abilitazioni comunali a suo nome.
In sintesi ha diritto al bonus casa anche:
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il familiare convivente del possessore o di chi detiene l’immobile su cui va eseguito l'intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) e il componente dell’unione civile. La condizione di convivente o comodatario, però, deve essere tale nel momento in cui si procede alla richiesta dei lavori;
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il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
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il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.
Nella circolare numero 13 del 9 maggio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti. Ad esempio in caso di un inquilino, con regolare contratto d'affitto, che è venuto a mancare, il convivente può subentrare nella fruizione del bonus? La risposta è sì, ma nel rispetto di determinate condizioni. Per prima cosa il convivente deve essere un erede del beneficiario deceduto. Inoltre il convivente deve subentrare nella titolarità del contratto di locazione (l'affitto per intenderci). Nel testo si legge: "L’art. 16-bis, comma 1, del TUIR ammette la detrazione dall’IRPEF per interventi di recupero del patrimonio edilizio in relazione alle spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi".